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   Anno XI 
Martedì 18 Novembre 2025
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Scritto da Redazione
Piana
18 Novembre 2025

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Il comunicato stampa con il quale il Consorzio di Bonifica ha replicato alla mia richiesta di una esaustiva motivazione degli avvisi di pagamento rafforza sempre di più la convinzione che i contributi siano una patrimoniale occulta gravante sui cittadini per effetto della semplice titolarità di diritti reali immobiliari. 
E’ quanto afferma il consigliere comunale di Noi Moderati Domenico Caruso per il quale la tesi del Consorzio di Bonifica di ritenere dovuto il contributo se l’immobile rientra nel perimetro di contribuenza definito dal piano di classifica è infondata e illegittima siccome contrastante con la legge e con la giurisprudenza di legittimità della Corte di Cassazione poiché il Consorzio ritiene che l’adozione del piano di classifica generi una presunzione di vantaggiosità delle opere di bonifica a favore degli immobili ricompresi nell’area di intervento senza che vi sia a suo carico l’onere di dimostrare il beneficio immediato e diretto in rapporto causale con gli interventi così come richiesto dall’art. 860 del codice civile. 
Dal punto di vista errato del Consorzio discende come conseguenza che è onere del contribuente superare quella presunzione mediante allegazione di prova contraria ma sotto questo profilo, spiega Caruso, non può non rilevarsi che se la presunzione è la conseguenza che la legge trae da un fatto noto (le opere eseguite dal Consorzio) per risalire a un fatto ignoto (il vantaggio conseguito dall’immobile), è un dato di fatto certo che in materia di contributi di bonifica non esiste alcuna specifica norma che preveda espressamente una presunzione legale di vantaggio sull’immobile come conseguenza diretta delle opere eseguite sicché la prova del vantaggio diretto che rende legittima la richiesta di pagamento dei contributi deve essere fornita non dai cittadini ma dal Consorzio stesso stante il dettato normativo di cui all’art. 7, comma 5, del D.lgs. n. 546/1992 di recente introduzione in materia di onere probatorio che ha ridimensionato la portata applicativa delle presunzioni e a mente del quale l’atto impositivo è annullabile in mancanza della dimostrazione oggettiva delle ragioni su cui è fondata la pretesa impositiva.
Coerentemente con il dettato normativo la Corte di Cassazione (ex plurimis sent. n. 13109/2020; sent. SS.UU n. 8960/1996; ord. n. 17759/2019; ord. n. 20902/2021; sent. n. 27469/2016) ritiene pacifico che, affinché il Consorzio sia legittimato a pretendere il contributo consortile, non è sufficiente la sola inclusione dell’immobile nel comprensorio di bonifica ma è necessaria la sussistenza di un beneficio diretto e specifico per il contribuente che, per quanto sostenuto in precedenza, deve dimostrato dal Consorzio di bonifica fin dal momento della notifica degli avvisi di pagamento e non successivamente a seguito di specifica richiesta del soggetto passivo o nell’eventuale contenzioso dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria non potendo ammettersi una lettura riduttiva del ruolo della motivazione nell’ambito di un atto tributario seppur atipico che deve permettere tempestivamente al contribuente l'esercizio effettivo del diritto di difesa con la verifica della legittimità delle somme richieste in pagamento a titolo di contributi consortili. 
Per quanto sopra argomentato, conclude Caruso, a nulla rileva il rinvio al sito Internet per avere contezza delle opere realizzate dal Consorzio se gli avvisi di pagamento sono privi dei requisiti contenutistici e motivazionali così come imposto dalla legge e dai principi di diritto della Corte di Cassazione per cui insisto nella richiesta di audizione in Consiglio Comunale del Presidente del Consorzio di Bonifica al fine di correggere le anomalie di una vera e propria patrimoniale occulta lesiva dei diritti dei cittadini.

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