Anno XI 
Venerdì 10 Aprile 2026

Scritto da carmelo burgio
Politica
21 Giugno 2025

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Bombe più o meno intelligenti in Europa e Medio Oriente hanno coperto mediaticamente un altro atto della “saga Cucchi”, a detrimento della visibilità della senatrice Ilaria, che peraltro sui social s’è mossa come sempre. Dopo la raffica di condanne in 1° grado per un gruppo di “carabinieri depistatori”, e la richiesta della Procura Generale di assoluzioni, la Corte d’Appello ha aderito solo in parte alle richieste dell’accusa e qualche imputato che – ricordiamolo – avrebbe potuto approfittare della prescrizione per uscirsene intonso e ha invece accettato l’alea del giudizio – si è ritrovato condannato.
Qualche lettore chiede, e mi corre l’obbligo di dire la mia, fermo restando che non posso sostenere se la sentenza sia giusta o sbagliata, non avendo letto tutti gli atti. Mi limito a spiegare i fatti.
Dopo aver fatto emergere che la colpa del decesso del ragionier Cucchi non fosse di poliziotti penitenziari o di sanitari dell’Ospedale Pertini, in altri processi, quest’ultimo voleva verificare – oltre a eventuali forzature da parte di qualche elemento della scala gerarchica nel compulsare i dipendenti a “non dire” – la correttezza dei carabinieri incaricati di prelevare le carte redatte presso le caserme dell’Arma, e consegnarle alla Procura di Roma.
In base alla sentenza, i superiori che avrebbero forzato la redazione di mendaci relazioni di servizio hanno fruito della prescrizione, e mai sapremo come sia andata per davvero. Come per l’uso di sostanze vietate alla Juve e qualche telefonata di troppo di Facchetti per l’Inter. 
Fra chi – acquisite le carte – avrebbe tenuto nascosto il contenuto dubbio di talune relazioni, c’è qualche condanna. Si tratta di elementi che avevano rinunciato alla comoda prescrizione. 
Quando la Procura chiese all’Arma di Roma di acquisire la documentazione, non fu chiesta alcuna analisi dei contenuti. Fra di esse vi erano due relazioni, ciascuna in due versioni leggermente differenti, relative a stesso fatto-oggetto. Una coppia era allegata a lettera di trasmissione al comando superiore, l’altra – priva di documento che la accompagnasse – poteva essere ritenuta anche una “brutta copia”. Gli atti – senza analisi nè commento alcuno – furono sequestrati e consegnati, e nell’elenco stilato sono anche consecutivi. 
Non so quanto potesse essere opportuno compiere attività non richieste dal Sostituto che, rammentiamolo, dirigeva le indagini a mente del Codice di Procedura Penale. Il giorno successivo, del resto, il Sostituto li trasmise alla Squadra Mobile della Questura di Roma, per l’esame dei contenuti. Ci sta che nutrisse riserve mentali sulla correttezza dell’Arma: fa male, ma ci sta. Alla Squadra Mobile non rilevarono nulla di strano. Posso solo ipotizzare che abbiano ritenuto di avere davanti due relazioni di servizio e delle minute prive di effetti giuridici.  
La discrasia non venne rilevata che dal Sostituto, in udienza, dopo circa 3 anni: forse non ebbe tempo per leggere e analizzare la documentazione. In quella sede chi aveva firmato quei documenti ammise di averli modificati su indicazione dei superiori. E questo, ove fosse vero, non fa onore.
Scattò l’incriminazione per i superiori e per gl’investigatori dell’Arma, rei di non aver segnalato la discrasia in parola. Singolare non siano stati indagati pure i colleghi della Squadra Mobile, che avevano avuto l’espresso compito di esaminare il carteggio e, pare, nulla avessero rilevato e segnalato. 
Deduzioni e dubbi miei:
Prescritti i reati di coloro che avrebbero forzato a scrivere una certa versione, è impossibile dire se questa pressione vi sia stata o meno. La condanna in 1° grado non ha rilevanza per indicare come siano andate le cose.
Se è il magistrato il dominus delle indagini, perché ha omesso una verifica circa l’esattezza dell’accertamento della Squadra Mobile, in un momento antecedente all’udienza? Corretto fidarsi ciecamente?
Perché qualcuno avrebbe lasciato in archivio delle minute di relazioni, se avevano contenuti compromettenti? Ammesso vi sia stata questa coartazione di chi le aveva stilate, la cosa più logica era distruggerle.
Se la pubblica accusa in appello propone l’assoluzione per tutti, su cosa si basa la condanna del giudice di 2° grado? Ok, lo so, “attendiamo le motivazioni”, ma siamo più o meno alle solite, come se con la condanna si voglia glissare sulla conduzione dell’indagine, che forse si presta a qualche altro rilievo. Come sta accadendo per tante indagini. 
Gli eventuali “depistatori” dovevano essere dei pirla, in quanto invece di distruggere due relazioni, le avevano acquisite e versate. Oppure erano davvero onesti?
Siamo sicuri che i citati “depistatori” non abbiano segnalato la discrasia? O che abbiano taciuto in processo non avendo uno straccio di prova di averlo fatto, e di nulla poter opporre a “non ricordo” o recise negazioni di chi poteva essere chiamato in causa?
Sintesi bruta: la signorilità non paga. Meglio scrivere anche l’ovvio, e tenersene copia.  

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